Art. 413. Obiettivi e finalita' 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli tra amministrazione ed organizzazioni sindacali, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia, l'efficienza, la tempestivita' e l'economicita' dei servizi erogati alla collettivita', con l'interesse al riconoscimento della centralita' della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo della Regione. 2. La condivisione dell'obiettivo di cui al comma 1 da parte della Regione e delle organizzazioni sindacali comporta la necessita' di instaurare un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione decentrata integrativa, sulla concertazione ed informazione, sulla consultazione nei casi e nelle forme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, orientato alla prevenzione dei conflitti e in grado di fornire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalita' previste dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra organi di governo e parti sociali. 3. In coerenza con quanto indicato nei commi 1 e 2, l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, rappresentative del personale dipendente e dei dirigenti, disciplinano, con appositi protocolli, le procedure e le metodologie dei rapporti relazionali per l'applicazione e il corretto sviluppo delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa, in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione che si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e nel rispetto delle regole per garantire i reciproci diritti, doveri e ruoli, e per assicurare l'omogeneita' e la correttezza dei comportamenti delle parti attraverso la puntuale osservanza delle regole medesime.