Art. 415.
Vincoli  normativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata
                             integrativa
    1. Nell'amministrazione regionale le parti stipulano il contratto
collettivo decentrato integrativo, distintamente per il personale con
qualifica   dirigenziale   e  per  il  personale  con  qualifica  non
dirigenziale,   nelle   materie  definite  dai  rispettivi  contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti.
    2.  I  contratti  collettivi  decentrati  integrativi non possono
essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali  o comportare, ne' direttamente ne' indirettamente, anche a
carico  di  esercizi  successivi,  oneri aggiuntivi rispetto a quelli
previsti  dagli  stessi contratti e dagli strumenti di programmazione
annuale  e  pluriennale  della  Regione, salvo per quanto riguarda le
eventuali   risorse   aggiuntive   previste   dai  singoli  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro e conservano la loro efficacia sino
alla stipulazione dei successivi contratti. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, seconda alinea, del decreto
legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  le  delegazioni  trattanti,
nell'ambito delle materie previste dai contratti collettivi nazionali
di  lavoro,  sono  obbligate a contrattare e a stipulare il contratto
collettivo  decentrato  per  le  materie  concernenti  il trattamento
economico  del  personale,  o che, comunque, incidono sul trattamento
economico  dello  stesso. Nelle materie, invece, che non incidono sul
trattamento   economico,   le   parti   sono   obbligate  soltanto  a
contrattare.
    4.  La  mancanza  dell'accordo sulle materie per cui c'e' il solo
vincolo  di contrattare, determina per le parti la riassunzione delle
rispettive liberta' di azione.
    5.  Gli  accordi  stipulati  in sede di contrattazione collettiva
decentrata  integrativa sono da considerarsi vincolanti per le parti,
con efficacia erga omnes, quando sono sottoscritti dai rappresentanti
della delegazione trattante di parte pubblica e, altresi':
      a) per  gli accordi relativi al personale non dirigenziale: dai
rappresentanti  della  Rappresentanza  sindacale  unitaria  (R.S.U.),
nonche'    dai    rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali
territoriali   di  categoria,  firmatarie  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  rappresentative  del  51% come media tra dato
associativo  e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale,
o almeno del 60% del dato elettorale nel medesimo ambito;
      b) per  gli  accordi  relativi  al  personale dirigenziale: dai
rappresentanti    delle    organizzazioni   sindacali   aziendali   e
territoriali   di   categoria  firmatarie  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro, area dirigenziale, rappresentative del 51% del
dato associativo nell'area aziendale.