Art. 415. Vincoli normativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 1. Nell'amministrazione regionale le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale e per il personale con qualifica non dirigenziale, nelle materie definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 2. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare, ne' direttamente ne' indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli stessi contratti e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Regione, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive previste dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le delegazioni trattanti, nell'ambito delle materie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono obbligate a contrattare e a stipulare il contratto collettivo decentrato per le materie concernenti il trattamento economico del personale, o che, comunque, incidono sul trattamento economico dello stesso. Nelle materie, invece, che non incidono sul trattamento economico, le parti sono obbligate soltanto a contrattare. 4. La mancanza dell'accordo sulle materie per cui c'e' il solo vincolo di contrattare, determina per le parti la riassunzione delle rispettive liberta' di azione. 5. Gli accordi stipulati in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono da considerarsi vincolanti per le parti, con efficacia erga omnes, quando sono sottoscritti dai rappresentanti della delegazione trattante di parte pubblica e, altresi': a) per gli accordi relativi al personale non dirigenziale: dai rappresentanti della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, rappresentative del 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno del 60% del dato elettorale nel medesimo ambito; b) per gli accordi relativi al personale dirigenziale: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenziale, rappresentative del 51% del dato associativo nell'area aziendale.