Art. 416. Vincoli organizzativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa viene svolta: a) a livello unico aziendale, per tutto il personale dei ruoli della giunta e del consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 32, comma 3, della legge di organizzazione; b) a livello di segreteria generale del consiglio per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e l'utilizzazione dei profili professionali in relazione alle specifiche esigenze degli organi consiliari e per quanto ulteriormente demandato dal livello unico aziendale; c) a livello dipartimentale, per le materie demandate dalla contrattazione a livello aziendale. Per l'area dirigenziale la contrattazione integrativa non si svolge a livello dipartimentale. 2. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste dal livello di contrattazione unico aziendale, a livello dipartimentale vengono trattate le materie di pertinenza del dipartimento garantendo, in particolare, a quest'ultimo livello un tavolo di confronto tra il direttore del dipartimento e le organizzazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro di informazione e sui criteri di utilizzo delle risorse economiche assegnate al dipartimento stesso. 3. Il contratto collettivo decentrato integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale fatte salve le materie previste dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro che, per la loro natura, richiedano tempi diversi e verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse e' determinato in sede di contrattazione unica aziendale con cadenza annuale.