Art. 416.
Vincoli   organizzativi   relativi   alla  contrattazione  collettiva
                       decentrata integrativa
    1.  La  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa viene
svolta:
      a) a  livello unico aziendale, per tutto il personale dei ruoli
della  giunta e del consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 32, comma
3, della legge di organizzazione;
      b) a  livello  di  segreteria generale del consiglio per quanto
concerne  l'organizzazione  del  lavoro e l'utilizzazione dei profili
professionali  in  relazione  alle  specifiche  esigenze degli organi
consiliari  e  per  quanto  ulteriormente demandato dal livello unico
aziendale;
      c) a  livello  dipartimentale,  per  le materie demandate dalla
contrattazione a livello aziendale.
    Per  l'area  dirigenziale  la  contrattazione  integrativa non si
svolge a livello dipartimentale.
    2.  Nel  rispetto delle condizioni e delle modalita' previste dal
livello  di  contrattazione unico aziendale, a livello dipartimentale
vengono   trattate   le   materie   di  pertinenza  del  dipartimento
garantendo,  in  particolare,  a  quest'ultimo  livello  un tavolo di
confronto  tra  il  direttore  del  dipartimento  e le organizzazioni
sindacali  in  materia di organizzazione del lavoro di informazione e
sui  criteri  di  utilizzo  delle  risorse  economiche  assegnate  al
dipartimento stesso.
    3.  Il  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  ha durata
quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi
a  tale  livello  da  trattarsi  in un'unica sessione negoziale fatte
salve  le materie previste dai singoli contratti collettivi nazionali
di  lavoro  che,  per  la  loro  natura,  richiedano  tempi diversi e
verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse e' determinato in sede
di contrattazione unica aziendale con cadenza annuale.