Art. 417.
Procedure  di conciliazione e interpretazione autentica del contratto
                             decentrato
    1.  In  armonia  con  l'Art.  49 del decreto legislativo 30 marzo
2001,    n.    165,    qualora   dovessero   insorgere   controversie
sull'interpretazione  del  contratto  collettivo decentrato, le parti
che  lo  hanno  sottoscritto  si incontrano entro trenta giorni dalla
richiesta   di  cui  al  comma  2  per  definire  consensualmente  il
significato della clausola controversa.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  parte interessata invia
all'altra  richiesta  scritta  con lettera raccomandata. La richiesta
deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di  diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento ai
problemi interpre-tativi ed applicativi di rilevanza generale.
    3.  L'eventuale  accordo, stipulato con le procedure definite dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, sostituisce la clausola
controversa  sin  dall'inizio  della vigenza del contratto decentrato
integrativo.
    4.   Qualora   le   parti   non   addivengano   ad   un   accordo
sull'interpretazione   autentica  e  la  clausola  controversa  abbia
connessioni  con  le previsioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro, le stesse possono avvalersi dell'assistenza dell'A.R.A.N. per
l'interpretazione  della clausola del contratto collettivo decentrato
integrativo, adottando le procedure definite dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro.