Art. 417. Procedure di conciliazione e interpretazione autentica del contratto decentrato 1. In armonia con l'Art. 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Ai fini di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento ai problemi interpre-tativi ed applicativi di rilevanza generale. 3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato integrativo. 4. Qualora le parti non addivengano ad un accordo sull'interpretazione autentica e la clausola controversa abbia connessioni con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, le stesse possono avvalersi dell'assistenza dell'A.R.A.N. per l'interpretazione della clausola del contratto collettivo decentrato integrativo, adottando le procedure definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.