Art. 418.
                            Informazione
    1.  L'amministrazione  fornisce  periodicamente  informazioni  ai
soggetti sindacali rappresentativi e, su richiesta, anche ai soggetti
sindacali  delle  strutture  territoriali  di comparto firmatarie del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  sugli  atti  di valenza
generale,  anche  a carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane.
    2.  Tra  gli  atti  di  valenza  generale  di  cui al comma 1, ad
informazione  preventiva,  rientrano quelli inerenti alle materie che
rivestono  carattere  generale organizzativo, finanziario e normativo
tra  cui,  i  regolamenti,  le  direttive  generali  di  servizio, le
dotazioni  organiche,  la  quantificazione delle risorse destinate in
via  generale alle spese per il personale, la disciplina degli orari,
i criteri per la mobilita'.
    3.  Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le parti, su
richiesta  di  ciascuna  di  esse,  si  incontrano con cadenza almeno
annuale ed in ogni caso in presenza di:
      a) iniziative  concernenti  le  linee  di  organizzazione degli
uffici e dei servizi;
      b) iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
      c) eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di
trasformazione.
    4.   Nelle   materie  oggetto  di  contrattazione  integrativa  e
concer-tazione, l'informazione deve avvenire in via preventiva.
    5. E' garantita informazione periodica anche in ordine:
      a) all'andamento  delle  spese  del  personale, con particolare
riguardo a straordinari e all'utilizzo di specifiche risorse definite
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
      b) alle  convenzioni per effettuazione di servizi con ricorso a
personale esterno;
      c) al  numero  degli addetti in servizio per unita' di lavoro e
profili professionali.