Art. 418. Informazione 1. L'amministrazione fornisce periodicamente informazioni ai soggetti sindacali rappresentativi e, su richiesta, anche ai soggetti sindacali delle strutture territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sugli atti di valenza generale, anche a carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. 2. Tra gli atti di valenza generale di cui al comma 1, ad informazione preventiva, rientrano quelli inerenti alle materie che rivestono carattere generale organizzativo, finanziario e normativo tra cui, i regolamenti, le direttive generali di servizio, le dotazioni organiche, la quantificazione delle risorse destinate in via generale alle spese per il personale, la disciplina degli orari, i criteri per la mobilita'. 3. Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: a) iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; b) iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; c) eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione. 4. Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa e concer-tazione, l'informazione deve avvenire in via preventiva. 5. E' garantita informazione periodica anche in ordine: a) all'andamento delle spese del personale, con particolare riguardo a straordinari e all'utilizzo di specifiche risorse definite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; b) alle convenzioni per effettuazione di servizi con ricorso a personale esterno; c) al numero degli addetti in servizio per unita' di lavoro e profili professionali.