Art. 419. Concertazione 1. Ciascuno dei soggetti facenti parte della delegazione trattante puo' attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione per le materie previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. La concertazione, sulla base di quanto stabilito negli appositi protocolli, si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta, che deve essere inoltrata entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione dell'informazione. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 4. L'amministrazione da attuazione ai contenuti definiti nel verbale di concertazione, con gli atti previsti dall'ordinamento regionale, quando dal verbale medesimo risulta espresso il consenso delle organizzazioni sindacali con lo stesso quorum previsto per le materie oggetto di contrattazione. In caso diverso e' facolta' dell'amministrazione dare attuazione alla stessa proposta presentata alla concertazione, ovvero, adottare una proposta diversa.