Art. 419.
                            Concertazione
    1.   Ciascuno   dei  soggetti  facenti  parte  della  delegazione
trattante puo' attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione
per le materie previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro.
    2.  La  concertazione,  sulla  base  di  quanto  stabilito  negli
appositi  protocolli,  si  svolge  in appositi incontri, che iniziano
entro  il  quarto  giorno  lavorativo  dalla  data di ricezione della
richiesta,  che  deve essere inoltrata entro e non oltre dieci giorni
dalla  data  di ricezione dell'informazione. Durante la concertazione
le   parti   adeguano   i   loro   comportamenti   ai   principi   di
responsabilita', correttezza e trasparenza.
    3.  La  concertazione  si  conclude nel termine massimo di trenta
giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa
e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.
    4.  L'amministrazione  da  attuazione  ai  contenuti definiti nel
verbale  di  concertazione,  con  gli  atti previsti dall'ordinamento
regionale,  quando  dal verbale medesimo risulta espresso il consenso
delle  organizzazioni  sindacali con lo stesso quorum previsto per le
materie  oggetto  di  contrattazione.  In  caso  diverso  e' facolta'
dell'amministrazione  dare attuazione alla stessa proposta presentata
alla concertazione, ovvero, adottare una proposta diversa.