Art. 420. Consultazione 1. L'amministrazione, nelle materie previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei casi indicati dall'Art. 19 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, puo' procedere senza particolari formalita', alla consultazione dei soggetti sindacali rappresentativi. 2. La consultazione e' attivata, inoltre, per la definizione delle procedure relative alla designazione dei rappresentanti del personale in seno al collegio arbitrale di disciplina e in tutti gli altri casi specificatamente previsti dalla normativa regionale e contrattuale.