Art. 420.
                            Consultazione
    1.   L'amministrazione,   nelle   materie  previste  dal  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 e nei casi indicati dall'Art. 19
del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, puo' procedere
senza   particolari   formalita',  alla  consultazione  dei  soggetti
sindacali rappresentativi.
    2.  La  consultazione  e'  attivata,  inoltre, per la definizione
delle  procedure  relative  alla  designazione dei rappresentanti del
personale  in seno al collegio arbitrale di disciplina e in tutti gli
altri  casi  specificatamente  previsti  dalla  normativa regionale e
contrattuale.