Art. 421. Delegazioni trattanti a livello unico aziendale 1. Ai fini della contrattazione integrativa aziendale unica, l'amministrazione regionale individua, con deliberazione della giunta regionale, i soggetti che fanno parte della delegazione di parte pubblica, tra cui il presidente, e quelli di parte sindacale. 2. Nella delegazione di parte pubblica, unica anche per la contrattazione dell'area dirigenziale, sono inseriti i rappresentanti del consiglio regionale designati dall'ufficio di presidenza. 3. I soggetti di parte sindacale sono designati dalle rispettive organizzazioni sulla base di quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai protocolli sulle relazioni sindacali. 4. Ferma restando la presidenza della delegazione trattante, l'assenza di uno o piu' componenti non delegittima la trattativa avviata o da avviarsi. 5. Qualora l'ordine del giorno della trattativa preveda punti riguardanti «specificita» del personale assegnato a singoli settori o a singole strutture regionali, la delegazione trattante di parte pubblica e' integrata di volta in volta dai dirigenti competenti preposti alle medesime strutture. La delegazione trattante di parte pubblica puo' altresi' essere integrata dai dirigenti competenti qualora siano inseriti all'ordine del giorno tematiche specificatamente non rientranti nelle competenze dei dirigenti soggetti di negoziazione. 6. L'amministrazione regionale potra' avvalersi in sede di contrattazione dell'assistenza dell'A.R.A.N.