Art. 421.
           Delegazioni trattanti a livello unico aziendale
    1.  Ai  fini  della  contrattazione  integrativa aziendale unica,
l'amministrazione regionale individua, con deliberazione della giunta
regionale,  i  soggetti  che  fanno  parte della delegazione di parte
pubblica, tra cui il presidente, e quelli di parte sindacale.
    2.  Nella  delegazione  di  parte  pubblica,  unica  anche per la
contrattazione dell'area dirigenziale, sono inseriti i rappresentanti
del consiglio regionale designati dall'ufficio di presidenza.
    3.  I soggetti di parte sindacale sono designati dalle rispettive
organizzazioni sulla base di quanto definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro e dai protocolli sulle relazioni sindacali.
    4.  Ferma  restando  la  presidenza  della delegazione trattante,
l'assenza  di  uno  o  piu'  componenti non delegittima la trattativa
avviata o da avviarsi.
    5.  Qualora  l'ordine  del  giorno della trattativa preveda punti
riguardanti «specificita» del personale assegnato a singoli settori o
a  singole  strutture  regionali,  la  delegazione trattante di parte
pubblica  e'  integrata  di  volta  in volta dai dirigenti competenti
preposti  alle  medesime strutture. La delegazione trattante di parte
pubblica  puo'  altresi'  essere  integrata  dai dirigenti competenti
qualora    siano    inseriti    all'ordine   del   giorno   tematiche
specificatamente   non  rientranti  nelle  competenze  dei  dirigenti
soggetti di negoziazione.
    6.  L'amministrazione  regionale  potra'  avvalersi  in  sede  di
contrattazione dell'assistenza dell'A.R.A.N.