Art. 422.
Delegazione  trattante a livello di segreteria generale del consiglio
                              generale
    1.  La delegazione trattante a livello di segreteria generale del
consiglio e' composta:
      a) per la parte pubblica:
        1)  dal  segretario  generale  del  consiglio con funzioni di
presidente;
        2)  dai  componenti  della  delegazione  di  parte  pubblica,
designati dall'ufficio di presidenza, nella delegazione trattante del
livello unico aziendale;
      b) per la parte sindacale:
        1) da rappresentanti della R.S.U.;
        2)  dai  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali sulla
base  di  quanto  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali di
lavoro.