Art. 422. Delegazione trattante a livello di segreteria generale del consiglio generale 1. La delegazione trattante a livello di segreteria generale del consiglio e' composta: a) per la parte pubblica: 1) dal segretario generale del consiglio con funzioni di presidente; 2) dai componenti della delegazione di parte pubblica, designati dall'ufficio di presidenza, nella delegazione trattante del livello unico aziendale; b) per la parte sindacale: 1) da rappresentanti della R.S.U.; 2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.