Art. 423.
           Delegazioni trattanti a livello dipartimentale
    1.  Le  delegazioni trattanti a livello dipartimentale sono cosi'
composte:
      a) parte pubblica:
        1)   dal   direttore   del   dipartimento,  con  funzioni  di
presidente;
        2) dal dirigente competente nella materia da trattare;
      b) parte sindacale:
        1) da tre componenti designati dalla R.S.U.;
        2)  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle OO.SS.
territoriali   di   categoria  firmatarie  dei  contratto  collettivo
nazionale di lavoro.
    2.  La  composizione  delle delegazioni trattanti e' formalizzata
con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale».
    3. La delegazione di parte sindacale, potra' essere integrata, di
volta  in  volta,  da  un  esperto  nelle specifiche materie iscritte
all'ordine del giorno.