Art. 423. Delegazioni trattanti a livello dipartimentale 1. Le delegazioni trattanti a livello dipartimentale sono cosi' composte: a) parte pubblica: 1) dal direttore del dipartimento, con funzioni di presidente; 2) dal dirigente competente nella materia da trattare; b) parte sindacale: 1) da tre componenti designati dalla R.S.U.; 2) da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie dei contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. La composizione delle delegazioni trattanti e' formalizzata con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale». 3. La delegazione di parte sindacale, potra' essere integrata, di volta in volta, da un esperto nelle specifiche materie iscritte all'ordine del giorno.