Art. 424. Forme di partecipazione sindacali 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, commissioni bilaterali o osser-vatori, non aventi funzioni negoziali, con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte. 2. Le commissioni bilaterali, nominate con decreto del presidente della giunta regionale, sono costituite in forma paritetica da rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative e da una rappresentanza dell'amministrazione comprendente un'adeguata presenza femminile. 3. L'amministrazione e le organizzazioni sindacali possono concordare l'organizzazione di specifiche conferenze di lavoro all'interno delle strutture per affrontare problematiche afferenti all'organizzazione del lavoro.