Art. 424.
                  Forme di partecipazione sindacali
    1.   Per   l'approfondimento   di  specifiche  problematiche,  in
particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,
l'igiene  e  sicurezza  del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite,    a    richiesta    e   senza   oneri   aggiuntivi   per
l'amministrazione,  commissioni bilaterali o osser-vatori, non aventi
funzioni  negoziali, con il compito di raccogliere dati relativi alle
predette materie e di formulare proposte.
    2. Le commissioni bilaterali, nominate con decreto del presidente
della  giunta  regionale,  sono  costituite  in  forma  paritetica da
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali rappresentative e da
una   rappresentanza  dell'amministrazione  comprendente  un'adeguata
presenza femminile.
    3.   L'amministrazione  e  le  organizzazioni  sindacali  possono
concordare   l'organizzazione  di  specifiche  conferenze  di  lavoro
all'interno  delle  strutture  per affrontare problematiche afferenti
all'organizzazione del lavoro.