Art. 425. Adempimenti dell'amministrazione 1. L'amministrazione regionale trasmette alle organizzazioni sindacali rappresentative atti e documenti che siano oggetto di intesa, di informazione preventiva, di concertazione e di consultazione e a comunicare tutti gli atti, compresi gli ordini del giorno dei lavori della giunta regionale, che siano propedeutici a quelli sopra indicati o comunque a quelli oggetto di informazione. 2. La struttura competente in materia di relazioni sindacali della direzione regionale «Organizzazione e personale» cura gli adem-pimenti successivi alla conclusione delle trattative sulla base delle decisioni assunte dalla delegazione trattante e, in relazione alle materie decise al tavolo negoziale, trasmette gli atti alle strutture interessate. 3. Tutte le comunicazioni o richieste oggetto di relazioni sindacali devono essere trasmesse alla struttura competente in materia di relazioni sindacali, che provvedera' al successivo inoltro agli uffici competenti, in relazione all'oggetto delle comunicazioni o richieste stesse.