Art. 425.
                  Adempimenti dell'amministrazione
    1.  L'amministrazione  regionale  trasmette  alle  organizzazioni
sindacali  rappresentative  atti  e  documenti  che  siano oggetto di
intesa,   di   informazione   preventiva,   di   concertazione  e  di
consultazione  e a comunicare tutti gli atti, compresi gli ordini del
giorno  dei  lavori  della giunta regionale, che siano propedeutici a
quelli sopra indicati o comunque a quelli oggetto di informazione.
    2.  La  struttura  competente  in  materia di relazioni sindacali
della  direzione  regionale  «Organizzazione  e  personale»  cura gli
adem-pimenti  successivi alla conclusione delle trattative sulla base
delle  decisioni  assunte dalla delegazione trattante e, in relazione
alle  materie  decise  al  tavolo  negoziale, trasmette gli atti alle
strutture interessate.
    3.  Tutte  le  comunicazioni  o  richieste  oggetto  di relazioni
sindacali  devono  essere  trasmesse  alla  struttura  competente  in
materia di relazioni sindacali, che provvedera' al successivo inoltro
agli  uffici competenti, in relazione all'oggetto delle comunicazioni
o richieste stesse.