Art. 426. Tutela della liberta' sindacale 1. La tutela della liberta' e dignita' dei dipendenti della Regione, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro, e' regolata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le liberta' personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attivita' sindacale e del diritto di sciopero. 3. Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, sono elencate nell'allegato DD).