Art. 426.
                   Tutela della liberta' sindacale
    1.  La  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei dipendenti della
Regione,  della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro, e' regolata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
    2.  E'  vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare
le   liberta'  personali  e  sindacali  dei  dipendenti,  l'esercizio
dell'attivita' sindacale e del diritto di sciopero.
    3.  Le  prestazioni  indispensabili  da  assicurare  in  caso  di
sciopero,  nell'ambito  dei  servizi  pubblici essenziali di cui alla
legge  12 giugno  1990,  n.  146  e  successive  modificazioni,  sono
elencate nell'allegato DD).