Art. 427. Tutela del dirigente sindacale 1. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti. 2. Il trasferimento del dirigente sindacale in una unita' operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione puo' essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente. 3. Il nulla osta deve essere richiesto sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 4. Il dirigente sindacale che riprende servizio dopo un distacco o una aspettativa sindacale, non puo' essere discriminato per l'attivita' sindacale in precedenza svolta, ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti d'interesse con la stessa.