Art. 427.
                   Tutela del dirigente sindacale
    1.  I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni non
sono  soggetti  alla  subordinazione  gerarchica  prevista da leggi e
regolamenti.
    2.  Il  trasferimento  del  dirigente  sindacale  in  una  unita'
operativa  ubicata  in  sede  diversa  da quella di assegnazione puo'
essere   predisposto   solo   previo   nulla  osta  della  rispettiva
organizzazione  sindacale  di  appartenenza  e  della  R.S.U.  ove il
dirigente ne sia componente.
    3.  Il  nulla osta deve essere richiesto sino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
    4.  Il dirigente sindacale che riprende servizio dopo un distacco
o  una  aspettativa  sindacale,  non  puo'  essere  discriminato  per
l'attivita' sindacale in precedenza svolta, ne' puo' essere assegnato
ad  attivita'  che  facciano  sorgere  conflitti  d'interesse  con la
stessa.