Art. 428.
                        Contributi sindacali
    1.  Il  personale  regionale  ha  facolta' di rilasciare delega a
favore  della  organizzazione  sindacale  da  loro  prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi  sindacali  nella  misura  stabilita dai competenti organi
statutari.
    2.  La delega e' rilasciata per iscritto e deve essere trasmessa,
a  cura  della  organizzazione  sindacale  prescelta,  alla struttura
competente  in  materia  di  relazioni  sindacali  per  il successivo
inoltro   alla   struttura   competente  in  materia  di  trattamento
economico.
    3.  La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a
quello  del rilascio e si intende tacitamente rinnovata fino a revoca
esplicita,   che   puo'   avvenire   in  qualsiasi  momento,  dandone
comunicazione   alla   stessa  struttura  competente  in  materia  di
relazioni  sindacali  per  gli  ulteriori adempimenti di competenza e
all'associazione sindacale interessata.
    4.  L'effetto  della  revoca  decorre  dal  primo giorno del mese
successivo  alla  presentazione  della  stessa. Le trattenute vengono
versate    mensilmente   alle   organizzazioni   sindacali   a   cura
dell'amministrazione regionale secondo le modalita' concordate.
    5.  L'amministrazione  regionale garantisce la massima segretezza
nei  confronti  di terzi sui nominativi del personale delegante e sui
versamenti effettuati.
    6.  L'amministrazione  regionale  trasmette  periodicamente  e su
richiesta  alle  organizzazioni  sindacali l'elenco degli iscritti in
ordine  alfabetico, per posto di lavoro, per categoria professionale,
nonche'  a  trasmettere  l'elenco  delle  richieste di revoca ad essa
sopraggiunte.