Art. 429. Contingente e modalita' di ripartizione e utilizzazione dei permessi sindacali 1. Il contingente e la fruibilita' dei permessi sindacali sono definiti dai contratti collettivi nazionali quadro vigenti in materia e si riferiscono ai dirigenti o dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella loro qualita' di dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative. 2. Ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentativita' sara' accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo e' quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale e' quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'A.R.A.N. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. e' da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. 3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. 4. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalita' dell'attivita' lavorativa della struttura o unita' operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo il dirigente sindacale, per il tramite della propria associazione sindacale e di norma almeno ventiquattro ore prima, deve previamente informare, con comunicazione scritta, il dirigente responsabile della propria struttura di appartenenza. Il predetto dirigente provvedera' ad informare la rispettiva struttura direzionale dipartimentale «Risorse umane», che a sua volta provvedera' ad inviare la relativa comunicazione alla struttura competente in materia di informatica per gli adempimenti di cui al all'Art. 435. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilita' dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. 5. Le riunioni con le quali l'amministrazione regionale assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai vigenti contratti collettivi nazionali quadro, avvengono, normalmente, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove cio' non sia possibile sara' comunque garantito, alle organizzazioni sindacali aventi titolo, l'espletamento del loro mandato, con procedure e modalita' idonee a tal fine. Le eventuali riunioni convocate dall'amministrazione durante l'orario di servizio non vengono computate nel monte ore e non comportano, per la durata degli stessi, alcuna forma di trattamento accessorio o indennita' comunque denominate, a carico dell'amministrazione.