Art. 429.
Contingente  e modalita' di ripartizione e utilizzazione dei permessi
                              sindacali
    1.  Il  contingente  e la fruibilita' dei permessi sindacali sono
definiti dai contratti collettivi nazionali quadro vigenti in materia
e  si  riferiscono ai dirigenti o dipendenti in servizio con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nella loro qualita' di dirigenti
sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative.
    2.  Ai  fini  della  ripartizione  proporzionale dei permessi, la
rappresentativita'  sara' accertata in sede locale in base alla media
tra  il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e'
espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per  il  versamento dei
contributi  sindacali  rispetto  al  totale  delle deleghe rilasciate
nell'ambito  considerato.  Il  dato  associativo e' quello risultante
alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale e' quello
risultante  dalla  percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione
delle  R.S.U.  rispetto  al  totale  dei  voti  espressi  nell'ambito
considerato,   quali   risultano   dal  verbale  riassuntivo  inviato
all'A.R.A.N. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. e'
da  queste  gestito  autonomamente  nel  rispetto  del  tetto massimo
attribuito.
    3.  I  permessi  sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono
equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
    4.  Nell'utilizzo  dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalita'  dell'attivita'  lavorativa  della  struttura  o unita'
operativa  -  comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A
tale  scopo  il  dirigente  sindacale,  per  il tramite della propria
associazione sindacale e di norma almeno ventiquattro ore prima, deve
previamente   informare,  con  comunicazione  scritta,  il  dirigente
responsabile  della  propria  struttura  di appartenenza. Il predetto
dirigente   provvedera'   ad   informare   la   rispettiva  struttura
direzionale   dipartimentale   «Risorse   umane»,  che  a  sua  volta
provvedera'  ad  inviare  la  relativa  comunicazione  alla struttura
competente  in  materia  di informatica per gli adempimenti di cui al
all'Art.  435.  La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali   da   parte   del   dirigente   sindacale   rientra  nella
responsabilita'  dell'associazione  sindacale  di  appartenenza dello
stesso.
    5.  Le riunioni con le quali l'amministrazione regionale assicura
i  vari  livelli  di  relazioni  sindacali nelle materie previste dai
vigenti    contratti    collettivi   nazionali   quadro,   avvengono,
normalmente,  al  di  fuori  dell'orario  di lavoro. Ove cio' non sia
possibile  sara'  comunque  garantito,  alle organizzazioni sindacali
aventi  titolo,  l'espletamento  del  loro  mandato,  con procedure e
modalita'   idonee  a  tal  fine.  Le  eventuali  riunioni  convocate
dall'amministrazione   durante   l'orario  di  servizio  non  vengono
computate nel monte ore e non comportano, per la durata degli stessi,
alcuna   forma   di  trattamento  accessorio  o  indennita'  comunque
denominate, a carico dell'amministrazione.