Art. 431.
                         Distacchi sindacali
    1.  I  dipendenti  a  tempo  pieno  o  parziale ed i dirigenti in
servizio  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, che siano
componenti   degli   organismi   direttivi  statutari  delle  proprie
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  rappresentative, hanno
diritto  al  distacco  sindacale  nei  limiti  numerici  previsti dal
contratto collettivo nazionale quadro.
    2.  I periodi di distacco o aspettativa sindacale sono equiparati
a  tutti  gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche
ai  fini  della mobilita' e sono considerati utili come anzianita' di
servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella
orizzontale  economica,  salvo che per il diritto alle ferie e per il
compimento  del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di
concorso  o  di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova,
qualora  dopo  la  formale  assunzione  in servizio nei confronti del
dirigente  sindacale  venga  richiesto  ovvero  risulti confermato il
distacco  o  l'aspettativa,  potranno essere attivate le procedure di
urgenza  previste  dalle  vigenti  disposizioni per la prosecuzione o
l'attivazione  del  distacco  o  aspettativa.  Il  periodo  di  prova
risultera' sospeso per tutta la durata di esso.