Art. 432. Diritto di assemblea 1. Fatta salva la competenza del contratto collettivo di comparto a definire condizioni di miglior favore nonche' quanto previsto in materia dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro i dipendenti regionali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dodici ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti rappresentativi operanti nell'ambito aziendale. 3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate alla struttura competente in materia di personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea, se non rilevata in maniera automatica dal sistema di rilevazione delle entrate (tornelli) e' effettuata dai responsabili delle singole strutture di appartenenza e comunicata alla struttura competente in materia di relazioni sindacali. 5. Nei casi in cui l'attivita' lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea e' svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili nelle strutture organizzative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.