Art. 432.
                        Diritto di assemblea
    1. Fatta salva la competenza del contratto collettivo di comparto
a  definire  condizioni  di miglior favore nonche' quanto previsto in
materia  dai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro i
dipendenti regionali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad  assemblee  sindacali  in  idonei  locali  concordati con
l'amministrazione, per dodici ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione.
    2.  Le  assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi    di   essi,   possono   essere   indette   singolarmente   o
congiuntamente,  con  specifico  ordine  del  giorno  su  materie  di
interesse  sindacale  e  del  lavoro,  dai  soggetti  rappresentativi
operanti nell'ambito aziendale.
    3.  La  convocazione,  la  sede,  l'orario, l'ordine del giorno e
l'eventuale   partecipazione  di  dirigenti  sindacali  esterni  sono
comunicate  alla  struttura  competente  in  materia di personale con
preavviso  scritto  almeno  tre  giorni  prima.  Eventuali condizioni
eccezionali    e    motivate   che   comportassero   l'esigenza   per
l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono
essere  da  questa  comunicate  per  iscritto entro 48 ore prima alle
rappresentanze sindacali promotrici.
    4.  La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione
di  ciascuno all'assemblea, se non rilevata in maniera automatica dal
sistema  di  rilevazione  delle  entrate (tornelli) e' effettuata dai
responsabili  delle  singole  strutture  di appartenenza e comunicata
alla struttura competente in materia di relazioni sindacali.
    5.  Nei  casi  in  cui  l'attivita'  lavorativa sia articolata in
turni,  l'assemblea  e'  svolta  di  norma  all'inizio o alla fine di
ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici
con servizi continuativi aperti al pubblico.
    6.  Durante  lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita
la  continuita'  delle  prestazioni  indispensabili  nelle  strutture
organizzative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi
di comparto.