Art. 433.
                        Diritto di affissione
    1.   I   soggetti  sindacali  rappresentativi  hanno  diritto  di
affiggere,  in  appositi  spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di
predisporre  in  luoghi  accessibili a tutto il personale all'interno
delle  strutture  organizzative,  pubblicazioni,  testi  e comunicati
inerenti  a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando,
ove disponibili, anche sistemi di informatica (intranet).