Art. 434.
                             L o c a l i
    1.    L'amministrazione    regionale   pone   permanentemente   e
gratuitamente  a  disposizione dei soggetti sindacali rappresentativi
l'uso  continuativo  di  un  idoneo  locale  comune,  organizzato con
modalita' concordate con i medesimi, per consentire l'esercizio delle
loro attivita'.