Art. 435. Adempimenti 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'amministrazione, tramite la struttura competente in materia di relazioni sindacali adempie agli obblighi previsti dall'Art. 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti al Dipartimento della funzione pubblica. 2. La trasmissione delle schede compilate dall'ufficio di cui al comma 1, per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa, deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sara' segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale. 3. La struttura competente in materia di relazioni sindacali provvedera', entro il 31 maggio di ciascun anno, previa acquisizione dei dati dalla struttura competente in materia di informatica, a comunicare al dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito di permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. L'amministrazione comunica al dipartimento della funzione pubblica, in separato conteggio, anche i permessi fruiti dai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. L'elenco di tali dirigenti sono comunicati all'amministrazione regionale dalle organizzazioni sindacali di categoria.