Art. 435.
                             Adempimenti
    1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'amministrazione, tramite
la  struttura  competente  in  materia di relazioni sindacali adempie
agli  obblighi previsti dall'Art. 50 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  in  tema  di  trasmissione  dei  dati ivi previsti al
Dipartimento della funzione pubblica.
    2.  La trasmissione delle schede compilate dall'ufficio di cui al
comma  1,  per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed
organizzazioni  sindacali  operanti nel pubblico impiego e della loro
consistenza  associativa,  deve  avvenire  nel  pieno  rispetto delle
procedure  previste  dalle  vigenti  disposizioni. Le schede dovranno
essere  controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo
il  caso  di  diniego che sara' segnalato contestualmente all'invio e
dovranno   contenere   l'indicazione   dell'importo   del  contributo
sindacale.
    3.  La  struttura  competente  in  materia di relazioni sindacali
provvedera',  entro il 31 maggio di ciascun anno, previa acquisizione
dei  dati  dalla  struttura  competente  in materia di informatica, a
comunicare  al  dipartimento  della  funzione  pubblica  gli  elenchi
nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del  personale
dipendente  che ha fruito di permessi sindacali nell'anno precedente,
con  l'indicazione  per ciascun nominativo del numero complessivo dei
giorni  e delle ore. L'amministrazione comunica al dipartimento della
funzione pubblica, in separato conteggio, anche i permessi fruiti dai
dirigenti  sindacali  che  siano componenti degli organismi direttivi
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non  collocati  in distacco o aspettativa. L'elenco di tali dirigenti
sono  comunicati  all'amministrazione  regionale dalle organizzazioni
sindacali di categoria.