Art. 437.
                         Patronato sindacale
    1.  I  lavoratori  in  attivita'  o  in  quiescenza possono farsi
rappresentare  dal  sindacato  o dall'istituto di patronato sindacale
per    l'espletamento   delle   procedure   riguardanti   prestazioni
assistenziali   e   previdenziali,   davanti   ai  competenti  organi
dell'amministrazione.