Art. 17.
                           Spacci interni
    1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o
imprese,  pubblici  o privati, di militari, di soci di cooperative di
consumo,  di  aderenti  ad  associazioni  private, nonche' la vendita
nelle  scuole  e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che
hanno  titolo  ad  accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al
comune  competente  per territorio e deve essere effettuata in locali
non  aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e
non abbiano superficie superiore a 100 mq nelle aziende con un numero
di  dipendenti  non superiore alle 500 unita', o 150 mq nelle aziende
con  un  numero  di  dipendenti  superiore  alle  500  unita',  senza
l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicita'.
    2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
    3.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti  di  cui  all'art. 3  della  persona preposta alla gestione
dello  spaccio,  il  rispetto delle norme in materia di idoneita' dei
locali,  il  settore  merceologico,  l'ubicazione  e la superficie di
vendita.
    4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con
la  comunicazione  di  cui  al  comma 1 esibiscono, a richiesta delle
autorita' di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
    5.  La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli
indicati  al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del
comune  competente  per territorio per un periodo non inferiore a sei
mesi.
    6.  Gli  spacci  non  sono tenuti ad osservare le disposizioni in
materia  di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di
vendita  al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo
il limite massimo di dodici ore giornaliere.
    7.  Per  la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i
soggetti  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni statali in
materia.