Art. 17. Spacci interni 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unita', o 150 mq nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unita', senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicita'. 2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. 4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorita' di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi. 6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere. 7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.