Art. 18.
                        Apparecchi automatici
    1.  La  vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi
automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente
per territorio.
    2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
    3.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso   dei   requisiti  di  cui  agli  art. 3  e  4,  il  settore
merceologico  ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonche',
se  l'apparecchio  automatico  viene installato sulle aree pubbliche,
l'avvenuto  pagamento  della tassa di posteggio di suolo pubblico, di
cui   alla  legge  regionale  1o marzo  1995,  n.  18,  e  successive
modificazioni.
    4.  La  vendita  mediante  apparecchi  automatici,  effettuata in
apposito  locale  ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle
medesime  disposizioni  concernenti  l'apertura  di  un  esercizio di
vendita.
    5.  L'installazione  di  apparecchi  automatici  non necessita di
alcuna   autorizzazione   ne'   comunicazione  ne'  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti, qualora i titolari delle
licenze  di  esercizio  dei  locali  e delle aree in cui sono posti i
distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle
autorizzazioni  previste  dalla  legge  per  la  vendita dei prodotti
appartenenti alla stessa gamma merceologica.