Art. 18. Apparecchi automatici 1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. 2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1o marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni. 4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. 5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione ne' comunicazione ne' si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.