Art. 19. Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attivita' sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita I.V.A. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.