Art. 20.
       Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
    1.  La  vendita  al  dettaglio  o  la  raccolta  di ordinativi di
acquisto  presso  il  domicilio  dei consumatori e' soggetta a previa
comunicazione  al  comune  nel  quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
    2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
    3.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti  di  cui all'art. 3, il settore merceologico ed il relativo
raggruppamento di prodotti.
    4.  Il  soggetto  di  cui  al  comma 1, che intende avvalersi per
l'esercizio   dell'attivita'  di  incaricati,  ne  comunica  l'elenco
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  del  luogo  nel  quale  ha la
residenza o la sede legale.
    5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1  rilascia  un  tesserino  di
riconoscimento  alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdono i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2.
    6.  Il  tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la
fotografia  dell'incaricato,  l'indicazione a stampa della sede e dei
prodotti  oggetto  dell'attivita'  dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile  dell'impresa  stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere  esposto  o esibito in modo ben visibile durante le operazioni
di vendita.
    7.  Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche
nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a  domicilio  del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
    8.  Il  tesserino  di  riconoscimento  di  cui  ai commi 5 e 6 e'
obbligatorio  anche  per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
    9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi'
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
    10.  Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte
da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
    11.  L'esibizione  o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
di   qualsiasi  altra  forma  di  propaganda  commerciale  presso  il
domicilio  del  consumatore  o nei locali nel quali il consumatore si
trova,  anche  temporaneamente,  per motivi di lavoro, studio, cura o
svago,  sono  sottoposte  alle  disposizioni  sugli  incaricati e sul
tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.