Art. 37. Mancanza di pareri o autorizzazioni, inalienabilita' e imprescrittibilita' del diritto di assunzione 1. La mancanza di un parere o di un'autorizzazione della commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, e' rilevata d'ufficio. 2. Atti giuridici espletati senza detto parere o autorizzazione o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge sono privi di efficacia giuridica. 3. Atti giuridici espletati nel corso del tentativo di conciliazione intrapreso ai sensi dell'art. 21 sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi e' concessa successivamente, purche' nel processo verbale di conciliazione venga fatto, a pena di nullita', esplicito riferimento alla necessita' di detta autorizzazione. 4. Le disposizioni della presente legge sono disposizioni di diritto pubblico. 5. L'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione. 6. Il diritto di assumere il maso chiuso e' inalienabile e non si estingue per prescrizione o decadenza, salvo il caso di prescrizione ai sensi dell'art. 480 del codice civile.