Art. 37.
Mancanza    di    pareri    o   autorizzazioni,   inalienabilita'   e
            imprescrittibilita' del diritto di assunzione
    1.  La  mancanza  di  un  parere  o  di  un'autorizzazione  della
commissione  per  i  masi  chiusi,  in quanto previsti dalla presente
legge, e' rilevata d'ufficio.
    2. Atti giuridici espletati senza detto parere o autorizzazione o
comunque  in  contrasto  con le disposizioni contenute nella presente
legge sono privi di efficacia giuridica.
    3.   Atti   giuridici   espletati  nel  corso  del  tentativo  di
conciliazione  intrapreso  ai  sensi  dell'art.  21  sono considerati
validi  anche quando la relativa autorizzazione della commissione per
i  masi  chiusi  e'  concessa  successivamente,  purche' nel processo
verbale  di  conciliazione venga fatto, a pena di nullita', esplicito
riferimento alla necessita' di detta autorizzazione.
    4.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono disposizioni di
diritto pubblico.
    5. L'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del
maso all'erede chiamato/a all'assunzione.
    6. Il diritto di assumere il maso chiuso e' inalienabile e non si
estingue  per prescrizione o decadenza, salvo il caso di prescrizione
ai sensi dell'art. 480 del codice civile.