Art. 38.
          Maso chiuso - bene personale - impresa familiare
    1.  I  beni  immobili, soggetti con le loro pertinenze alle norme
della  presente legge, sono considerati beni personali ai sensi e per
gli effetti dell'art. 179 del codice civile.
    2.  Nel  caso in cui vengano distaccate parti di un maso chiuso o
venga  svincolato  il  maso  stesso, i beni acquistati posteriormente
all'entrata  in  vigore  della  legge  19 maggio  1975, n. 151, sulla
riforma del diritto di famiglia, sono da intestare anche a favore del
coniuge  ai sensi dell'art. 84 della legge tavolare emanata con regio
decreto  28 marzo 1929, n. 499, qualora ne sussistano i presupposti e
l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio.
    3.  Qualora il maso chiuso sia gestito come impresa familiare, si
applicano  le  norme  contenute  nel  codice civile, fermi restando i
principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi.