Art. 15. Termini per il versamento di contributi assicurativi 1. In prima applicazione del presente regolamento ed in deroga all'art. 13, i contributi assicurativi per la pensione regionale di vecchiaia riferiti agli anni 1998 e 1999 devono essere versati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e quelli riferiti all'anno 2000 entro il 31 gennaio 2001. 2. In prima applicazione del presente regolamento e in deroga all'art. 9, i contributi assicurativi per le prestazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1994, n. 4, e successive modifiche, e in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, devono essere versati entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.