Art. 15.
        Termini per il versamento di contributi assicurativi
    1.  In  prima  applicazione del presente regolamento ed in deroga
all'art.  13,  i contributi assicurativi per la pensione regionale di
vecchiaia  riferiti agli anni 1998 e 1999 devono essere versati entro
trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso
e quelli riferiti all'anno 2000 entro il 31 gennaio 2001.
    2.  In  prima  applicazione  del presente regolamento e in deroga
all'art.  9, i contributi assicurativi per le prestazioni di cui alla
legge  regionale  24 maggio  1994, n. 4, e successive modifiche, e in
attuazione  dell'art.  2,  comma  2,  della legge regionale 19 luglio
1998,  n.  6,  e  successive  modifiche,  devono essere versati entro
quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.