Art. 16. Ricorsi 1. Qualora il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, nel corso dell'istruttoria del ricorso, accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta. 2. I ricorsi amministrativi avverso la reiezione delle prestazioni di cui alla legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e successive modifiche, sono decisi dalla giunta provinciale previo parere dell'Associazione combattenti e vittime di guerra, nel caso in cui le reiezioni siano riferite ad attivita' svolte durante il periodo di guerra.