Art. 16.
                               Ricorsi
    1.  Qualora  il direttore della ripartizione provinciale servizio
sociale,   nel   corso   dell'istruttoria  del  ricorso,  accerti  la
sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto
del   ricorso  medesimo,  procede  all'erogazione  della  prestazione
richiesta.
    2.   I   ricorsi   amministrativi   avverso  la  reiezione  delle
prestazioni  di  cui  alla legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e
successive  modifiche,  sono  decisi  dalla giunta provinciale previo
parere dell'Associazione combattenti e vittime di guerra, nel caso in
cui  le  reiezioni  siano  riferite  ad  attivita'  svolte durante il
periodo di guerra.