Art. 17.
                         Dichiarazioni false
    1.  In  caso  di  accertata esibizione di atti falsi o contenenti
dati  non  corrispondenti a verita' o in caso di dichiarazioni false,
e'  disposta  la  decadenza  dei  benefici eventualmente concessi e i
relativi  importi  indebitamente  erogati sono recuperati, maggiorati
degli  interessi  legali,  fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di
legge.