Art. 17. Dichiarazioni false 1. In caso di accertata esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verita' o in caso di dichiarazioni false, e' disposta la decadenza dei benefici eventualmente concessi e i relativi importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati degli interessi legali, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.