Art. 14.
Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attivita' sociali da
          parte di soggetti e strutture pubblici e privati
    1.  Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la
giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge  e  con le modalita' di cui all'art. 10, definisce ad
integrazione   dei   requisiti  minimi  strutturali  e  organizzativi
stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale
per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
    2.  L'autorizzazione  all'esercizio  dei  servizi sociali e delle
strutture   sociali,  a  ciclo  residenziale  e  semiresidenziale,  a
gestione  pubblica  o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5
della   legge   8 novembre   2000,   n.  328  "legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",
e' rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la struttura ed e'
subordinata   alla   positiva  valutazione  della  rispondenza  della
richiesta alla programmazione attuativa locale.
    3.  La  giunta  regionale determina altresi', entro il termine di
cui  al  comma 1, le modalita' per la classificazione delle strutture
che  erogano  servizi  sociali  in  relazione  alla  tipologia  delle
prestazioni  contemplate  dai livelli di assistenza individuati dalla
programmazione  regionale,  nonche'  le  modalita' per il rilascio da
parte  dei  comuni  delle  autorizzazioni  alla erogazione di servizi
sperimentali  ed  innovativi  per  un  periodo  massimo  di tre anni,
individuando anche gli strumenti per la verifica dei risultati.
    4.  Le  funzioni  di autorizzazione dei servizi o delle strutture
sono  esercitate  dal  comune  competente,  direttamente  o  in forma
associata  con  gli  altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale
dell'azienda U.L.S.S. ove ha sede la struttura che eroga il servizio,
o   mediante   delega   all'azienda  U.L.S.S.,  o  avvalendosi  delle
competenti strutture regionali.