Art. 18.
                          Fondo di garanzia
    1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per
la  costituzione  di  un  fondo che, attraverso la prestazione di una
garanzia  fidejussoria,  favorisca  l'accesso  al credito bancario da
parte  di  soggetti  privati  che  intendano aderire ad iniziative di
recupero a scopi abitativi.
    2.  Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 e' concesso
a  FILSE  con  deliberazione  della  Giunta regionale che tra l'altro
stabilisce:
      a) le modalita' per l'accesso ai benefici del fondo;
      b) la percentuale massima della garanzia da prestarsi;
      c) le modalita' di gestione del fondo;
      d) le modalita' di rendicontazione annuale del medesimo.