Art. 18. Fondo di garanzia 1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per la costituzione di un fondo che, attraverso la prestazione di una garanzia fidejussoria, favorisca l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privati che intendano aderire ad iniziative di recupero a scopi abitativi. 2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 e' concesso a FILSE con deliberazione della Giunta regionale che tra l'altro stabilisce: a) le modalita' per l'accesso ai benefici del fondo; b) la percentuale massima della garanzia da prestarsi; c) le modalita' di gestione del fondo; d) le modalita' di rendicontazione annuale del medesimo.