Art. 10.
                        Disposizioni generali

    1.   La  commissione  esaminatrice  e'  costituita  per  ciascuna
procedura selettiva con le modalita' precisate nella direttiva di cui
al  comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43/2001. E' formata
da  esperti  di  provata  competenza  in possesso di professionalita'
adeguata  in  relazione alla posizione messa a selezione; puo' essere
integrata da uno o piu' esperti in lingua straniera, informatica o in
tecniche  di  selezione  e  valutazione  del  personale. Nello stesso
provvedimento  costitutivo  e'  individuato il soggetto che svolge le
funzioni di segretario.
    2.  La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari
opportunita',  salvo  motivata  impossibilita',  da  esplicitarsi nel
provvedimento di nomina.