Art. 10. Disposizioni generali 1. La commissione esaminatrice e' costituita per ciascuna procedura selettiva con le modalita' precisate nella direttiva di cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43/2001. E' formata da esperti di provata competenza in possesso di professionalita' adeguata in relazione alla posizione messa a selezione; puo' essere integrata da uno o piu' esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale. Nello stesso provvedimento costitutivo e' individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario. 2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunita', salvo motivata impossibilita', da esplicitarsi nel provvedimento di nomina.