Art. 11. Competenze e responsabilita' 1. La commissione opera secondo criteri di imparzialita' e correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate. 2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti, assume le decisioni a maggioranza assoluta. E' esclusa la possibilita' da parte dei componenti di astenersi. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario puo' chiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il presidente ne da' atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento. 4. E' ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello svolgimento di attivita' che non comportano decisioni o valutazioni, ovvero durante le prove scritte. Dell'assenza temporanea deve essere fatta menzione nel verbale. 5. Il presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attivita' di impulso. 6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; e' responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformita' alle indicazioni impartite dal presidente. 7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilita' degli altri membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza. 8. L'amministrazione provvede alla redazione del bando anche avvalendosi degli esperti nominati membri della commissione.