Art. 11.
                    Competenze e responsabilita'

    1.  La  commissione  opera  secondo  criteri  di  imparzialita' e
correttezza.  I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la
riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.
    2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la
contestuale  presenza  di  tutti  i  componenti,  assume le decisioni
a maggioranza  assoluta.  E'  esclusa  la  possibilita'  da parte dei
componenti  di  astenersi.  In  caso  di  parita' prevale il voto del
Presidente.
    3.  Ogni  seduta  della  commissione  deve  essere  verbalizzata.
Ciascun  commissario  puo'  chiedere  la verbalizzazione di eventuali
osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e
in  caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il presidente ne
da' atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.
    4.  E'  ammessa  l'assenza temporanea di uno dei commissari nello
svolgimento  di attivita' che non comportano decisioni o valutazioni,
ovvero  durante le prove scritte. Dell'assenza temporanea deve essere
fatta menzione nel verbale.
    5.  Il  presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e
svolge un'attivita' di impulso.
    6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione;
e'  responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede
alle   convocazioni   ed  alle  comunicazioni,  in  conformita'  alle
indicazioni impartite dal presidente.
    7.  Gli  esperti aggiunti hanno le medesime responsabilita' degli
altri  membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere
nella materia di loro competenza.
    8.  L'amministrazione  provvede  alla  redazione  del bando anche
avvalendosi degli esperti nominati membri della commissione.