Art. 12.
                          Incompatibilita'

    1.  I membri della commissione non devono essere componenti degli
organi  di direzione politica dell'ente, non devono ricoprire cariche
politiche, essere rappresentanti sindacali in qualita' di dirigenti o
componenti  delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali, ne' dalle associazioni
professionali.  L'assenza  di  incompatibilita' dev'essere dichiarata
dall'interessato prima della nomina.
    2. Costituiscono cause di incompatibilita' allo svolgimento della
funzione  di commissario il trovarsi in una delle seguenti situazioni
nei confronti dei commissari o dei candidati:
      a) grave inimicizia;
      b) l'essere coniuge o convivente;
      c) l'essere  unito  da vincolo di parentela o affinita' tino al
IV grado compreso;
      d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
avuto  a  riferimento  le  cause di astensione di cui all'Art. 51 del
codice di procedura civile.
    3.  I membri della commissione che successivamente alla nomina si
trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste ai commi
precedenti hanno l'obbligo di dimettersi.