Art. 12. Incompatibilita' 1. I membri della commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'ente, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualita' di dirigenti o componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, ne' dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilita' dev'essere dichiarata dall'interessato prima della nomina. 2. Costituiscono cause di incompatibilita' allo svolgimento della funzione di commissario il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati: a) grave inimicizia; b) l'essere coniuge o convivente; c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinita' tino al IV grado compreso; d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'Art. 51 del codice di procedura civile. 3. I membri della commissione che successivamente alla nomina si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste ai commi precedenti hanno l'obbligo di dimettersi.