Art. 13.
                       Decadenza e dimissioni

    1.   E'   causa   di  decadenza  dall'incarico  di  membro  della
commissione il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
      a) incompatibilita'  previste dall'articolo precedente, comma 1
e comma 2, lettere b) e c);
      b) l'assenza   ingiustificata   da  una  o  piu'  sedute  della
commissione;
      c) la   sospensione   dal  servizio  in  esito  a  procedimento
disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente;
      d) il  mancato  rispetto  degli  obblighi  e doveri inerenti ai
lavori della commissione.
    2.  Le  dimissioni  dalla nomina di membro della commissione o di
segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.
    3.  La  decadenza  e'  pronunciata con provvedimento dal soggetto
competente  ai  sensi  della direttiva di cui al comma 2 dell'Art. 15
della legge regionale n. 43 del 2001.