Art. 13. Decadenza e dimissioni 1. E' causa di decadenza dall'incarico di membro della commissione il verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) incompatibilita' previste dall'articolo precedente, comma 1 e comma 2, lettere b) e c); b) l'assenza ingiustificata da una o piu' sedute della commissione; c) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; d) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione. 2. Le dimissioni dalla nomina di membro della commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo. 3. La decadenza e' pronunciata con provvedimento dal soggetto competente ai sensi della direttiva di cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001.