Art. 14.
                            Sostituzioni

    1.  In  caso  di  dimissioni  o  di  decadenza di un membro della
commissione,   il   responsabile   del   procedimento  provvede  alla
sostituzione con il supplente individuato nell'atto di nomina.
    2.  In  mancanza  di  nomina  del  supplente  viene  ripetuta  la
procedura  prevista  per  l'individuazione  del componente effettivo.
L'attivita'  della  commissione resta sospesa per il tempo necessario
ad  effettuare  la  sostituzione.  Tutte  le  operazioni espletate in
precedenza conservano validita'.
    3.  In caso di impedimento del segretario veriticatosi durante lo
svolgimento  di  una  prova o di una seduta della commissione o in un
momento  immediatamente  precedente,  tale  da  non consentire la sua
tempestiva sostituzione, il presidente assegna le funzioni ad uno dei
componenti  che  provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli
atti.