Art. 14. Sostituzioni 1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione, il responsabile del procedimento provvede alla sostituzione con il supplente individuato nell'atto di nomina. 2. In mancanza di nomina del supplente viene ripetuta la procedura prevista per l'individuazione del componente effettivo. L'attivita' della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validita'. 3. In caso di impedimento del segretario veriticatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.