Art. 29.
       Differimento della soppressione delle Comunita' montane
    1.  Al  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001,
n.  18  (Indennizzo  forfetario spettante ai coordinatori dei servizi
sociali, soppressione delle comunita' montane e modalita' istruttorie
delle  domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal fondo
regionale  per lo sviluppo della montagna), come da ultimo modificato
dall'art.  1,  comma  1, della legge regionale n. 15/2002, le parole:
«con  decorrenza dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«con decorrenza dal 1° aprile 2003».
    2.  I  commissari  straordinari  di  ciascuna  comunita'  montana
provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi
all'anno  2003,  nonche'  i  progetti  di  bilancio,  anche  in forma
associata,   relativi   agli  istituendi  comprensori  montani;  essi
provvedono,   altresi',   all'adozione   degli   atti  amministrativi
necessari  a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti
che subentrano alle comunita' montane comprese nel loro territorio.
    3.   Al   fine   di  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  dei
comprensori  montani,  gli  organi  nominati  ai  sensi  dell'art. 31
provvedono  all'adozione  del bilancio di previsione per l'anno 2003,
entro il 30 aprile 2003.
    4.  In  caso  di  mancato rispetto del termine di cui al comma 3,
l'assessore   regionale   per   le   autonomie  locali,  con  proprio
provvedimento,  nomina  un  commissario  ad  acta  per l'adozione del
bilancio di previsione.