Art. 29. Differimento della soppressione delle Comunita' montane 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunita' montane e modalita' istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal fondo regionale per lo sviluppo della montagna), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/2002, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° aprile 2003». 2. I commissari straordinari di ciascuna comunita' montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all'anno 2003, nonche' i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi comprensori montani; essi provvedono, altresi', all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle comunita' montane comprese nel loro territorio. 3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni dei comprensori montani, gli organi nominati ai sensi dell'art. 31 provvedono all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003, entro il 30 aprile 2003. 4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l'assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario ad acta per l'adozione del bilancio di previsione.