Art. 31.
                 Disposizioni di prima applicazione
    1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  il  sindaco del comune sede della soppressa comunita' montana
con  il  maggior  numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali
per   l'elezione   del   consiglio  regionale,  compresa  nell'ambito
territoriale  del comprensorio montano, convoca il consiglio composto
secondo  quanto  previsto  dall'art. 13. Presso la medesima comunita'
montana  e'  stabilita  la sede provvisoria del Comprensorio montano,
salvo diversa determinazione del consiglio.
    2.  In  via  di  prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1
convoca  entro  quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei comuni
facenti  parte  del  comprensorio  montano  per  l'espressione  della
designazione congiunta dei propri rappresentanti.
    3.  Il  consiglio  e'  legalmente  costituito  anche qualora, nel
termine  di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra
i  consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti
ad essi riservati.
    4.  Il  consiglio,  nel  corso  della  prima seduta, elegge tra i
propri  componenti  la giunta composta, sino all'elezione della nuova
giunta, dal presidente e da quattro membri.
    5.  Il  presidente,  la  giunta  e  il consiglio del comprensorio
montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di
cui  all'art.  12, secondo le modalita' previste dallo statuto di cui
all'articolo 11.
    6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2,
provvede  in  via  sostitutiva,  entro  i successivi dieci giorni, il
commissario   straordinario   della   soppressa   comunita'   montana
individuata ai sensi del comma 1.
    7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con
decreto  del  presidente  della  Regione,  e' nominato un commissario
straordinario  per  l'amministrazione  del  comprensorio montano sino
alla nomina degli organi di cui al comma 5.