Art. 32.
Successione alla Comunita' montana del Carso da parte delle province
    1.  A  partire  dal  1°  aprile  2003,  ai  sensi dell'art. 6, le
province  di  Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative
di cui all'art. 5.
    2.  Le province di Gorizia e di Trieste subentrano alla comunita'
montana  del  Carso  nell'esercizio  delle  funzioni  e  nei rapporti
giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di
impiego,   ciascuno   per  l'ambito  territoriale  di  competenza,  e
stabiliscono  d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione
delle risorse non frazionabili.
    3.  Il  personale  assunto  dalla  comunita' montana del Carso in
applicazione dell'art. 55, comma 8, della legge regionale n. 42/1996,
e trasferito alle province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma
2, e' comandato dalle rispettive amministrazioni provinciali presso i
comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.
    4. Il comando di cui al comma 3 e' attuato sulla base di apposite
intese,  anche  con  riferimento  agli  oneri  finanziari, fra comuni
interessati, province e amministrazione regionale.