Art. 32. Successione alla Comunita' montana del Carso da parte delle province 1. A partire dal 1° aprile 2003, ai sensi dell'art. 6, le province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 5. 2. Le province di Gorizia e di Trieste subentrano alla comunita' montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili. 3. Il personale assunto dalla comunita' montana del Carso in applicazione dell'art. 55, comma 8, della legge regionale n. 42/1996, e trasferito alle province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, e' comandato dalle rispettive amministrazioni provinciali presso i comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve. 4. Il comando di cui al comma 3 e' attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra comuni interessati, province e amministrazione regionale.