Art. 35. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attivita' di informazione e di comunicazione della Regione. 2. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici. 3. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalla Regione volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'amministrazione. 4. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' della Regione e il suo funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine della Regione, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi d'importanza locale e regionale. 5. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alle presenti disposizioni non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.