Art. 35.
                          F i n a l i t a'
    1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con
i  principi  della  legge  7 giugno  2000,  n.  150  e con quelli che
regolano  la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le
attivita' di informazione e di comunicazione della Regione.
       2.   E'  fatta  salva  la  disciplina  vigente  relativa  alla
pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici.
    3.  Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato,
di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali
e   in   conformita'   ai   comportamenti   richiesti   dalle   carte
deontologiche,  sono  considerate  attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione  istituzionale  quelle  poste  in  essere  in  Italia o
all'estero dalla Regione volte a conseguire:
      a) l'informazione   ai   mezzi   di   comunicazione  di  massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
      b) la   comunicazione   esterna   rivolta  ai  cittadini,  alle
collettivita'  e  ad  altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed
organizzativa;
      c) la     comunicazione    interna    realizzata    nell'ambito
dell'amministrazione.
    4.  Le  attivita'  di  informazione  e  di comunicazione sono, in
particolare, finalizzate a:
      a) illustrare  e  favorire  la  conoscenza  delle  disposizioni
normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
      b) illustrare   le   attivita'   della   Regione   e   il   suo
funzionamento;
      c) favorire  l'accesso  ai  servizi  pubblici, promuovendone la
conoscenza;
      d) promuovere  conoscenze  allargate  e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
      e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure
e  di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio
e del percorso dei procedimenti amministrativi;
      f) promuovere   l'immagine   della   Regione,   nonche'  quella
dell'Italia,   in   Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza  e
visibilita' ad eventi d'importanza locale e regionale.
    5.  Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale
di cui alle presenti disposizioni non sono soggette ai limiti imposti
in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.