Art. 36.
                     Forme, strumenti e prodotti
    1.  Le attivita' di informazione e di comunicazione della Regione
si  esplicano,  oltre  che  per  mezzo  di  programmi previsti per la
comunicazione  istituzionale  non  pubblicitaria, anche attraverso la
pubblicita',  le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni,
l'organizzazione  di  manifestazioni  e  la partecipazione a rassegne
specialistiche, fiere e congressi.
    2.  Le  attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate
con  ogni  mezzo  di  trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione   di   messaggi,   anche   attraverso   la  strumentazione
grafico-editoriale,   le   strutture  informatiche,  le  funzioni  di
sportello,  le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata
e i sistemi telematici multimediali.
    3.  La  Regione  provvede alla diffusione delle modalita' e delle
forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle
norme vigenti in materia.