Art. 36. Forme, strumenti e prodotti 1. Le attivita' di informazione e di comunicazione della Regione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicita', le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 2. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali. 3. La Regione provvede alla diffusione delle modalita' e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.