Art. 37. Struttura di coordinamento 1. Il coordinamento delle attivita' di informazione e comunicazione della Regione e' svolto da una struttura istituita all'interno della direzione regionale per le attivita' della presidenza, con le procedure di cui all'Art. 22, la quale, in attuazione degli indirizzi forniti dalla struttura di diretta collaborazione «Comunicazione», provvede, in particolare, a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per i dipartimenti ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso l'amministrazione; c) stipulare, sia con le agenzie di pubblicita', sia con i centri media e sia con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima relativi alla creativita' e alla programmazione delle inserzioni radiofoniche, televisive, in affissione o sulla stampa, nonche' le relative tariffe; d) gestire le testate anche multimediali provvedendo, altresi', alla individuazione dei concessionari di spazi pubblicitari per stipulare con essi contratti finalizzati alla realizzazione di introiti pubblicitari alle menzionate testate; e) gestire, sotto il profilo dell'immagine, tutti gli eventi, i convegni e le manifestazioni in genere, indetti e/o patrocinati dalla Regione provvedendo, altresi' alla individuazione di appositi concessionari di spazi pubblicitari per stipulare con essi contratti finalizzati alla realizzazione di introiti pubblicitari anche sotto forma di sponsorizzazioni alle menzionate manifestazioni. 2. Con le stesse procedure di cui all'Art. 22 saranno, altresi', istituite le seguenti strutture: a) per le attivita' di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di informazione di massa: l'ufficio stampa; b) per le attivita' di informazioni ai cittadini: l'ufficio per le relazioni con il pubblico.