Art. 38.
                           ufficio stampa
    1.  L'ufficio  stampa  della  giunta, istituito all'interno della
direzione    regionale    «Attivita'    della   presidenza»,   svolge
prioritariamente  attivita'  indirizzata  ai mezzi di informazione di
massa e, in particolare;
      a) cura  l'informazione  ai  mezzi  di  comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
      b) cura  la  comunicazione  esterna  rivolta ai cittadini, alle
collettivita'  e  ad  altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed
organizzativa;
      c) illustra   le   attivita'   delle   istituzioni  e  il  loro
funzionamento;
      d) promuove  conoscenze  allargate  e  approfondite  su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
      e) promuove    l'immagine   della   Regione,   nonche'   quella
dell'Italia,   in   Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza  e
visibilita'  ad  eventi  d'importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale;
      f) cura la redazione dei sevizi on-line;
    2.  L'ufficio  stampa  e'  costituito, nei limiti della dotazione
organica determinata nell'allegato C), da personale iscritto all'albo
nazionale  dei  giornalisti  individuato  tra  dipendenti  regionali,
dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di
aspettativa,  comando  o  fuori  ruolo,  o  tra soggetti esterni alla
pubblica amministrazione in possesso dei titoli di cui all'Art. 48.
    3.  L'ufficio stampa e' diretto da un responsabile, che assume la
qualifica  di  capo  ufficio stampa, il quale cura i collegamenti con
gli   organi   di  informazione,  assicurando  il  massimo  grado  di
trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
    4. Il responsabile e i componenti dell'ufficio stampa non possono
esercitare,  per  tutta  la  durata dei relativi incarichi, attivita'
professionali  nei  settori  radiotelevisivo,  del giornalismo, della
stampa  e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
    5. Nell'ufficio stampa la disciplina del rapporto di lavoro, e il
relativo  trattamento  economico, e' determinata dalla contrattazione
collettiva  nell'ambito  di  una speciale area di contrattazione, con
l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti.