Art. 39. Ufficio per le relazioni con il pubblico 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione, istituito all'interno della direzione regionale «Attivita' della presidenza», e' organizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) favorisce l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; e) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; f) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; g) garantire la reciproca informazione fra il servizio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico e' costituito, nei limiti della dotazione organica determinata nell'allegato C), da personale individuato tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, o tra personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli di cui all'Art. 47. 4. L'ufficio per le relazioni con il pubblico e' affidato ad un responsabile che cura i collegamenti con gli eventuali ulteriori sportelli dislocati sul territorio e tra le strutture regionali, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni nelle materie di interesse dell'amministrazione. 5. Nell'ufficio per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla specifica contrattazione collettiva.