Art. 39.
              Ufficio per le relazioni con il pubblico
    1.  L'attivita'  dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e'
indirizzata ai cittadini singoli e associati.
    2.  L'ufficio  per  le  relazioni  con il pubblico della Regione,
istituito  all'interno  della  direzione  regionale  «Attivita' della
presidenza», e' organizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti:
      a) garantire   l'esercizio  dei  diritti  di  informazione,  di
accesso  e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni;
      b) agevolare  l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini,
anche  attraverso  l'illustrazione  delle  disposizioni  normative  e
amministrative,  e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle
medesime;
      c) promuovere   l'adozione   di   sistemi  di  interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
      d) favorisce  l'accesso  ai  servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
      e) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna,  i  processi  di  verifica  della  qualita' dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti;
      f) favorire   i   processi  interni  di  semplificazione  delle
procedure  e  di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza
dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
      g) garantire  la  reciproca informazione fra il servizio per le
relazioni   con   il   pubblico   e   le   altre  strutture  operanti
nell'amministrazione,  nonche'  fra i servizi per le relazioni con il
pubblico delle varie amministrazioni.
    3.  L'ufficio per le relazioni con il pubblico e' costituito, nei
limiti  della  dotazione  organica  determinata  nell'allegato C), da
personale  individuato  tra dipendenti regionali, dipendenti di altre
amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di aspettativa, comando o
fuori ruolo, o tra personale esterno alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli di cui all'Art. 47.
    4.  L'ufficio  per le relazioni con il pubblico e' affidato ad un
responsabile  che  cura  i  collegamenti  con gli eventuali ulteriori
sportelli  dislocati  sul  territorio  e  tra le strutture regionali,
assicurando   il   massimo   grado   di   trasparenza,   chiarezza  e
tempestivita'   delle   comunicazioni   nelle  materie  di  interesse
dell'amministrazione.
    5. Nell'ufficio per le relazioni con il pubblico l'individuazione
e  la  regolamentazione  dei profili professionali sono affidate alla
specifica contrattazione collettiva.