Art. 40. Formazione professionale 1. L'amministrazione individua, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attivita' di informazione e di comunicazione e programma la formazione, secondo modelli formativi disciplinati dagli articoli della sezione II del presente capo. 2. I medesimi articoli disciplinano anche le attivita' di formazione.