Art. 40.
                      Formazione professionale
    1.   L'amministrazione   individua,   nell'ambito  della  propria
dotazione  organica,  il  personale  da  adibire  alle  attivita'  di
informazione  e  di  comunicazione e programma la formazione, secondo
modelli  formativi  disciplinati  dagli articoli della sezione II del
presente capo.
    2.  I  medesimi  articoli  disciplinano  anche  le  attivita'  di
formazione.