Art. 41. Programmi di comunicazione 1. In conformita' a quanto previsto dai precedenti articoli della presente sezione, nonche' dalle direttive impartite dal presidente della giunta, le strutture dipartimentali che, in relazione alle specifiche materie di competenza, svolgono attivita' di comunicazione, elaborano annualmente il programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'Art. 43, sulla base delle indicazioni metodologiche della struttura di coordinamento. Il programma e' trasmesso entro il mese di ottobre di ogni anno alla stessa struttura. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate alla struttura di coordinamento.