Art. 41.
                     Programmi di comunicazione
    1. In conformita' a quanto previsto dai precedenti articoli della
presente  sezione,  nonche'  dalle direttive impartite dal presidente
della  giunta,  le  strutture  dipartimentali  che, in relazione alle
specifiche    materie    di   competenza,   svolgono   attivita'   di
comunicazione,  elaborano  annualmente  il programma delle iniziative
che   intendono  realizzare  nell'anno  successivo,  comprensivo  dei
progetti   di   cui   all'Art.   43,  sulla  base  delle  indicazioni
metodologiche  della  struttura  di  coordinamento.  Il  programma e'
trasmesso   entro  il  mese  di ottobre  di  ogni  anno  alla  stessa
struttura.  Iniziative  di  comunicazione  non previste dal programma
possono  essere  promosse  e  realizzate  soltanto  per particolari e
contingenti   esigenze   sopravvenute  nel  corso  dell'anno  e  sono
tempestivamente comunicate alla struttura di coordinamento.