Art. 43.
         Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
    1.  I  dipartimenti  sono  tenuti  ad  inviare  alla struttura di
coordinamento,  ai fini della formulazione di un preventivo parere, i
progetti  di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la
diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
    2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere
indicazioni  circa  l'obiettivo  della  comunicazione,  la  copertura
finanziaria,  il  contenuto  dei messaggi, i destinatari e i soggetti
coinvolti  nella  realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la
strategia  di  diffusione  con previsione delle modalita' e dei mezzi
ritenuti  piu' idonei al raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione.
    3.  Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, i
dipartimenti  tengono  conto,  ove possibile, in relazione al tipo di
messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.