Art. 45. Procedure di gara 1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni e' effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'Art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonche' per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati, si attuano le disposizioni di cui all'Art. 52.