Art. 45.
                          Procedure di gara
    1.   Per  la  realizzazione  delle  iniziative  di  comunicazione
istituzionale  a  carattere  pubblicitario  la  scelta  dei  soggetti
professionali  esterni  e'  effettuata,  anche  in  deroga  ai limiti
previsti dall'Art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157. A tali fini, per la individuazione dei soggetti professionali da
invitare  alle  procedure di selezione, nonche' per la determinazione
delle   remunerazioni   per   i   servizi  prestati,  si  attuano  le
disposizioni di cui all'Art. 52.